Estensione 2026 degli esoneri contributivi giovani e donne
Doppio binario normativo per i due diversi tipi di esonero
1. Premessa
Con la Legge 27 febbraio 2026 n. 26, di conversione del Decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200 (cd. Milleproroghe), sono state introdotte modifiche e proroghe ad alcune misure di incentivo all’occupazione previste dal Decreto-legge 7 maggio 2024 n. 60 (cd. Decreto Coesione).
In particolare, la normativa interviene sugli esoneri contributivi per:
assunzioni di giovani under 35 (art. 22);
assunzioni di donne svantaggiate (art. 23).
La proroga delle misure consente alle imprese di continuare a beneficiare di rilevanti riduzioni del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato anche nel corso del 2026.
2. Bonus giovani under 35 – proroga parziale nel 2026
L’esonero contributivo per l’assunzione di giovani che non siano mai stati occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è stato prorogato per le assunzioni e trasformazioni effettuate fino al 30 aprile 2026.
Misura dell’incentivo nel 2026
Per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 30 aprile 2026 l’esonero è riconosciuto:
nella misura del 70% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, di regola;
nella misura del 100% dei contributi, qualora l’assunzione determini un incremento occupazionale netto.
Restano esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL.
Incremento occupazionale
L’incremento è calcolato confrontando:
il numero dei lavoratori occupati nel mese di riferimento
con la media dei lavoratori occupati nei 12 mesi precedenti.
Nel caso di rapporti a tempo parziale, il calcolo è effettuato in proporzione all’orario di lavoro pattuito rispetto all’orario ordinario a tempo pieno.
Importo massimo dello sgravio
Restano confermati i limiti mensili previsti dalla disciplina originaria:
€ 500 mensili per le assunzioni effettuate nel resto del territorio nazionale;
€ 650 mensili se la sede di lavoro è situata nelle Zone Economiche Speciali (ZES).
Dal 1° gennaio 2026 il limite massimo di € 650 mensili si applica anche alle imprese operanti nelle regioni:
Marche
Umbria.
3. Bonus donne – proroga fino al 31 dicembre 2026
La misura per l’assunzione di donne svantaggiate risulta prorogata per l’intero anno 2026.
Pertanto, l’incentivo si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate fino al 31 dicembre 2026.
Misura dell’incentivo
L’agevolazione consiste in:
esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro
con esclusione dei premi dovuti all’INAIL
nel limite massimo di € 650 mensili per ciascuna lavoratrice
per una durata massima di 24 mesi.
Restano ferme le condizioni relative allo status di donna svantaggiata, secondo le categorie già previste dalla normativa vigente (assenza di impiego regolarmente retribuito per determinati periodi o occupazione in settori con forte disparità di genere).
4. Condizioni generali di fruizione
Per entrambe le agevolazioni restano ferme le condizioni generali previste dalla normativa vigente, tra cui:
possesso di DURC regolare;
rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
rispetto delle condizioni previste dall’art. 31 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150.
Inoltre, il datore di lavoro non deve aver effettuato:
licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
licenziamenti collettivi
nei sei mesi precedenti l’assunzione nella medesima unità produttiva.
Analogamente, il licenziamento del lavoratore incentivato (o di altro lavoratore con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva) nei sei mesi successivi all’assunzione può comportare la revoca dell’agevolazione e il recupero del beneficio fruito.
5. Profili di diritto europeo e autorizzazione della Commissione
Come già avvenuto per la disciplina originaria del Decreto Coesione, l’efficacia delle agevolazioni che configurano aiuti di Stato è subordinata al rispetto della normativa europea in materia.
In particolare, per alcune componenti delle misure – soprattutto quelle connesse alle maggiorazioni di esonero o alle specifiche aree territoriali – potrà rendersi necessaria la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Pertanto, la piena operatività delle proroghe introdotte per il 2026 potrà essere subordinata alla verifica della compatibilità con la disciplina europea sugli aiuti di Stato.
6. Attesa delle istruzioni operative dell’INPS
Sotto il profilo applicativo, si evidenzia che:
la normativa ha disposto la proroga delle misure;
tuttavia si è in attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell’INPS, che dovranno definire nel dettaglio le modalità di accesso agli incentivi per le assunzioni effettuate nel 2026.
È pertanto possibile che vengano introdotte ulteriori indicazioni riguardanti, tra l’altro:
modalità di presentazione delle domande;
aggiornamento dei moduli telematici nel Portale delle Agevolazioni;
codici contributivi da utilizzare nei flussi Uniemens;
eventuali condizioni operative connesse alla proroga.
7. Considerazioni operative
Le proroghe introdotte consentono alle imprese di continuare a beneficiare di significative riduzioni del costo del lavoro per nuove assunzioni a tempo indeterminato.
In particolare:
il bonus donne rimane pienamente operativo per tutto il 2026;
il bonus giovani è invece prorogato solo fino al 30 aprile 2026, con misura ridotta salvo incremento occupazionale.
Alla luce delle novità normative e in attesa dei chiarimenti amministrativi, le imprese interessate a programmare nuove assunzioni sono invitate a valutare preventivamente con lo Studio la sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per assistere le aziende nella verifica dei requisiti e nella gestione delle procedure di richiesta degli incentivi.
