Auto aziendale ad uso promiscuo

Le novità del 2025

7/9/20252 min read

front view of a car
front view of a car

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore un nuovo regime fiscale per i veicoli aziendali concessi ai dipendenti per uso promiscuo (aziendale e personale). Le modifiche sono state introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) e chiarite con la Circolare 10/E del 3 luglio 2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Vediamo cosa cambia e cosa è importante sapere.

🔍 Quando si applica la nuova disciplina?

La nuova modalità di calcolo del fringe benefit si applica solo se sono soddisfatte tutte queste condizioni:

  • Immatricolazione del veicolo dal 1° gennaio 2025;

  • Contratto di concessione firmato dal 1° gennaio 2025;

  • Consegna effettiva del veicolo al dipendente dal 1° gennaio 2025.

💰 Come si determina il valore imponibile?

Per i veicoli che rientrano nel nuovo regime, il valore imponibile viene determinato forfettariamente sulla base di 15.000 km annui, applicando le seguenti percentuali al costo chilometrico:

  • 50% per veicoli tradizionali (benzina, diesel, ecc.);

  • 20% per veicoli ibridi plug-in;

  • 10% per veicoli elettrici a batteria.

Esempio: se il costo chilometrico annuo è di 5.000 euro, il valore imponibile sarà:

  • 2.500 € per veicolo tradizionale,

  • 1.000 € per ibrido plug-in,

  • 500 € per elettrico.

🧾 Soglie di esenzione fiscale e contributiva

È importante ricordare che per l’anno 2025 i fringe benefit sono interamente non imponibili (né fiscalmente né contributivamente) fino ai seguenti limiti:

  • 1.000 euro annui per i dipendenti senza figli a carico;

  • 2.000 euro annui per i dipendenti con figli a carico.

⚠️ Attenzione: se il valore complessivo dei fringe benefit (inclusa l’auto aziendale) supera anche di poco questi limiti, l’intero importo diventa imponibile. Non si applica alcuna franchigia sull’eccedenza.

🕰 Disciplina transitoria per veicoli ordinati prima

Per i veicoli:

  • ordinati entro il 31 dicembre 2024 e

  • consegnati entro il 30 giugno 2025,

continua ad applicarsi la disciplina precedente, che calcola il benefit in base alle emissioni di CO₂.

🔄 Proroga o riassegnazione: regole diverse

  • In caso di proroga del contratto originario → si mantiene il regime fiscale iniziale.

  • In caso di nuova assegnazione con nuovo contratto → si applica il regime vigente al momento della riassegnazione.

📅 Il momento fiscale è la consegna

Ai fini fiscali vale il principio di cassa: la rilevanza del benefit decorre dalla data di consegna e disponibilità effettiva del veicolo, non dalla sola stipula del contratto.

In sintesi

Veicolo immatricolato, contratto e consegna dal 01/01/2025 > Nuovo regime (forfettario 50%/20%/10%)

Veicolo ordinato entro 2024 e consegnato entro il 30/06/2025 > Regime transitorio (vecchie soglie CO₂)

Altri casi > Criterio del “valore normale” (art. 9 TUIR)

🔧 Cosa fare in azienda

  • Verificare con precisione le date di immatricolazione, stipula e consegna;

  • Valutare se si rientra nel regime ordinario o transitorio;

  • Considerare le soglie di esenzione in fase di pianificazione retributiva;

  • Coordinare le aree HR, amministrazione e consulenza fiscale.

Hai bisogno di assistenza per la gestione dei fringe benefit nella tua azienda? Contattaci: possiamo aiutarti a valutare la situazione e applicare correttamente la normativa.