Agevolazioni contributive 2026
Guida operativa per le imprese tra Bonus Giovani, Bonus Donne, trasformazioni a tempo indeterminato e nuove procedure SIISL
Con il D.L. n. 62/2026 il legislatore ha introdotto un nuovo sistema di incentivi finalizzato a favorire l'occupazione stabile di giovani e donne appartenenti alle categorie individuate dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le prime istruzioni operative sono state fornite dall'INPS con le Circolari n. 55 e n. 57 del 14 maggio 2026.
La disciplina presenta numerosi aspetti di interesse pratico ma anche significative complessità interpretative. Una corretta verifica preliminare dei requisiti è fondamentale per evitare il rischio di recupero delle agevolazioni da parte degli enti di controllo.
1. BONUS GIOVANI
1.1 Ambito soggettivo
L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono giovani che, alla data dell'assunzione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e siano qualificabili come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
Le assunzioni agevolabili devono essere effettuate tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
L'agevolazione spetta indipendentemente dalla qualifica professionale del lavoratore e può essere riconosciuta anche in caso di rapporto part-time.
1.2 Chi è il lavoratore svantaggiato
La definizione non è contenuta nel decreto ma deriva direttamente dalla disciplina europea sugli aiuti all'occupazione.
È considerato lavoratore svantaggiato il soggetto che si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:
privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
privo di diploma di scuola secondaria superiore o di qualifica professionale;
soggetto che abbia completato il percorso formativo da non oltre due anni e non abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
lavoratore che abbia compiuto 50 anni;
adulto che vive solo con una o più persone fiscalmente a carico;
lavoratore occupabile in professioni o settori caratterizzati da elevata disparità occupazionale di genere e appartenente al genere sottorappresentato;
appartenente a minoranze etniche che necessitino di sviluppare competenze linguistiche, professionali o lavorative per migliorare le prospettive occupazionali.
Particolare attenzione deve essere prestata alla nozione di "privo di impiego regolarmente retribuito", che non coincide automaticamente con lo stato di disoccupazione. La verifica richiede un'attenta analisi della posizione lavorativa e reddituale del soggetto interessato.
1.3 Chi è il lavoratore molto svantaggiato
Sono considerati molto svantaggiati:
i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
oppure
i soggetti privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e contemporaneamente appartenenti ad almeno una delle categorie di lavoratore svantaggiato sopra indicate.
La corretta qualificazione del lavoratore assume rilievo essenziale poiché determina la durata dell'agevolazione.
1.4 Rapporti agevolabili
L'incentivo spetta per:
assunzioni a tempo indeterminato full-time;
assunzioni a tempo indeterminato part-time;
rapporti instaurati da cooperative di lavoro;
assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Sono esclusi:
rapporti di lavoro domestico;
apprendistato;
lavoro intermittente;
prestazioni di lavoro occasionale;
rapporti a termine.
Non sono previste limitazioni con riferimento all'inquadramento contrattuale o al livello di classificazione del lavoratore.
1.5 Misura dell'incentivo
L'agevolazione consiste nell'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
Restano esclusi:
i premi INAIL;
le contribuzioni che non hanno natura previdenziale;
le quote contributive a carico del lavoratore.
L'importo massimo riconoscibile è pari a:
500 euro mensili per ciascun lavoratore.
1.6 Durata
La durata varia in funzione della condizione soggettiva del lavoratore.
Giovani svantaggiati
L'esonero spetta per un massimo di:
12 mesi.
Giovani molto svantaggiati
L'esonero spetta per un massimo di:
24 mesi.
1.7 Incremento occupazionale netto
La fruizione dell'incentivo è subordinata alla realizzazione di un incremento occupazionale netto.
L'azienda deve dimostrare che l'assunzione determina un aumento dell'occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti.
Il controllo deve essere effettuato mese per mese utilizzando il criterio delle Unità Lavorative Annue (ULA).
Per i lavoratori part-time il conteggio avviene in proporzione all'orario svolto.
L'incremento occupazionale si considera comunque realizzato quando la sostituzione avviene a seguito di:
dimissioni volontarie;
pensionamento;
invalidità;
riduzione volontaria dell'orario;
licenziamento per giusta causa.
1.8 Condizioni di esclusione e revoca
L'incentivo non spetta se il datore di lavoro ha effettuato, nei sei mesi precedenti l'assunzione:
licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;
licenziamenti collettivi;
nella medesima unità produttiva.
L'agevolazione viene revocata qualora, nei sei mesi successivi all'assunzione:
venga licenziato il lavoratore incentivato;
venga licenziato un lavoratore con la stessa qualifica occupato nella medesima unità produttiva.
1.9 Autorizzazione europea
Il Bonus Giovani è immediatamente operativo.
Non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
La misura trova infatti copertura nel quadro normativo del Regolamento (UE) n. 651/2014 sugli aiuti compatibili con il mercato interno ed è stata espressamente disciplinata dalla Circolare INPS n. 55/2026.
1.10 Modalità di richiesta dell'incentivo
La concreta operatività delle agevolazioni è subordinata alla pubblicazione di un apposito Messaggio INPS che renderà disponibili le procedure telematiche di richiesta.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (ex "DiResCo"), secondo le modalità che saranno dettagliate dall'Istituto. Il sistema consentirà la verifica preliminare della disponibilità delle risorse e l'acquisizione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del beneficio.
Si raccomanda pertanto alle aziende interessate di programmare con congruo anticipo le assunzioni agevolate e di confrontarsi preventivamente con lo Studio, in modo da predisporre tutta la documentazione necessaria ed essere pronti all'inoltro dell'istanza non appena l'INPS attiverà la procedura dedicata.
2. BONUS DONNE
2.1 Ambito soggettivo
L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono donne svantaggiate o molto svantaggiate con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Le assunzioni devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026.
2.2 Donna svantaggiata
La qualifica di donna svantaggiata ricorre quando la lavoratrice si trova in almeno una delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014.
In particolare:
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
ultra cinquantenne;
priva di diploma di scuola secondaria superiore;
appartenente al genere sottorappresentato nei settori individuati annualmente dal Ministero del Lavoro;
adulta sola con persone fiscalmente a carico;
appartenente a minoranze etniche con necessità di integrazione professionale.
2.3 Donna molto svantaggiata
Rientrano in tale categoria:
le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
oppure
le donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e contemporaneamente appartenenti ad almeno una delle categorie di donna svantaggiata.
2.4 Rapporti agevolabili
Sono incentivabili:
assunzioni a tempo indeterminato;
assunzioni part-time;
assunzioni in somministrazione a tempo indeterminato;
rapporti instaurati da cooperative.
Sono esclusi:
apprendistato;
lavoro domestico;
lavoro intermittente;
contratti a termine.
2.5 Misura dell'agevolazione
L'esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro.
L'importo massimo riconoscibile è pari a:
650 euro mensili.
2.6 Durata
Donne svantaggiate
12 mesi.
Donne molto svantaggiate
24 mesi.
2.7 Incremento occupazionale netto
Anche il Bonus Donne richiede il rispetto dell'incremento occupazionale netto.
Il requisito deve permanere per l'intera durata della fruizione dell'esonero.
La perdita dell'incremento comporta la perdita del beneficio per il mese interessato senza possibilità di recupero.
2.8 Condizioni di esclusione e revoca
Si applicano le medesime condizioni previste per il Bonus Giovani.
Particolare attenzione deve essere riservata ai licenziamenti effettuati nei sei mesi precedenti e nei sei mesi successivi all'assunzione agevolata.
2.9 Autorizzazione europea
Anche il Bonus Donne risulta immediatamente operativo.
Non è richiesta alcuna preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
La misura è disciplinata dalla Circolare INPS n. 57/2026 e trova fondamento diretto nel Regolamento (UE) n. 651/2014.
2.10 Modalità di richiesta dell'incentivo
La concreta operatività delle agevolazioni è subordinata alla pubblicazione di un apposito Messaggio INPS che renderà disponibili le procedure telematiche di richiesta.
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso il Portale delle Agevolazioni INPS (ex "DiResCo"), secondo le modalità che saranno dettagliate dall'Istituto. Il sistema consentirà la verifica preliminare della disponibilità delle risorse e l'acquisizione delle informazioni necessarie per il riconoscimento del beneficio.
Si raccomanda pertanto alle aziende interessate di programmare con congruo anticipo le assunzioni agevolate e di confrontarsi preventivamente con lo Studio, in modo da predisporre tutta la documentazione necessaria ed essere pronti all'inoltro dell'istanza non appena l'INPS attiverà la procedura dedicata.
3. INCENTIVO PER LA TRASFORMAZIONE DEI CONTRATTI A TERMINE
Accanto agli incentivi per nuove assunzioni, il decreto introduce una specifica misura destinata a favorire la stabilizzazione dei rapporti di lavoro già in essere.
Si tratta di una disposizione distinta rispetto ai Bonus Giovani e Bonus Donne e soggetta ad una disciplina autonoma.
3.1 Ambito di applicazione
L'incentivo riguarda le trasformazioni di contratti di lavoro subordinato:
da tempo determinato a tempo indeterminato
effettuate nel periodo:
dal 1° luglio 2026 al 31 dicembre 2026.
La finalità della norma è incentivare la stabilizzazione dei lavoratori già occupati presso l'impresa.
3.2 Requisiti
Per accedere al beneficio devono essere rispettate le condizioni generali previste dalla normativa sugli incentivi all'occupazione:
regolarità contributiva;
rispetto della normativa in materia di lavoro e sicurezza;
applicazione del corretto trattamento economico previsto dalla contrattazione collettiva;
rispetto delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 150/2015.
3.3 Autorizzazione della Commissione Europea
Questo rappresenta l'elemento di maggiore interesse operativo.
Diversamente dal Bonus Giovani e dal Bonus Donne, l'incentivo previsto dall'articolo 4:
non è immediatamente operativo.
La sua effettiva applicazione è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.
Pertanto, pur essendo la disposizione formalmente in vigore, la concreta fruizione del beneficio resta sospesa fino al completamento del procedimento autorizzativo comunitario e alla successiva pubblicazione delle istruzioni operative da parte dell'INPS.
Le aziende interessate a programmare trasformazioni agevolate dovranno pertanto monitorare attentamente i successivi provvedimenti attuativi.
4. SIISL E PUBBLICAZIONE DELLE VACANCY
4.1 Il quadro normativo di riferimento
Uno dei principali elementi di novità introdotti dal legislatore riguarda il progressivo collegamento tra incentivi all'occupazione e politiche attive del lavoro.
L'articolo 14 del D.L. 31 ottobre 2025, n. 159, convertito dalla Legge n. 198/2025, ha infatti previsto che l'accesso ai benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche sia subordinato alla preventiva pubblicazione della posizione lavorativa vacante sul Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).
La disposizione è stata successivamente richiamata dalle Circolari INPS n. 55 e n. 57 del 14 maggio 2026 nell'ambito della disciplina del Bonus Giovani e del Bonus Donne.
4.2 Che cos'è il SIISL
Il SIISL (Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa) è la piattaforma nazionale istituita dal Ministero del Lavoro per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e per integrare gli strumenti delle politiche attive.
Nato inizialmente nell'ambito delle misure collegate all'Assegno di Inclusione e al Supporto per la Formazione e il Lavoro, il sistema è stato progressivamente ampliato fino a diventare una banca dati nazionale destinata a raccogliere:
offerte di lavoro (vacancy);
candidature dei lavoratori;
percorsi formativi;
attività dei Centri per l'Impiego;
Comunicazioni Obbligatorie UNILAV;
dati utili alla gestione degli incentivi all'occupazione.
L'obiettivo perseguito dal legislatore è consentire una preventiva verifica della disponibilità di lavoratori presenti nelle banche dati pubbliche prima dell'accesso alle agevolazioni finanziate con fondi pubblici.
4.3 Decorrenza dell'obbligo e fase sperimentale
L'articolo 14 del D.L. n. 159/2025 aveva previsto l'entrata in vigore del nuovo sistema a decorrere dal 1° aprile 2026.
Tuttavia, alla vigilia dell'entrata in vigore della disposizione, il Ministero del Lavoro ha chiarito che l'obbligo non poteva considerarsi immediatamente operativo in assenza del decreto attuativo previsto dal comma 5 del medesimo articolo 14. Tale orientamento è stato recepito dall'INPS con il Messaggio n. 1153 del 31 marzo 2026.
Con il citato Messaggio, l'Istituto ha precisato che dal 1° aprile 2026 il sistema opera esclusivamente in via sperimentale e su base volontaria. I datori di lavoro e gli intermediari possono pertanto pubblicare le vacancy sul SIISL, ma la mancata pubblicazione non costituisce attualmente causa ostativa alla richiesta degli incentivi.
4.4 Il Comunicato del Ministero del Lavoro e lo schema di decreto attuativo
Successivamente, il Ministero del Lavoro ha avviato il percorso di definizione delle modalità operative previste dall'articolo 14, comma 5, del D.L. n. 159/2025.
Nell'ambito di tale procedimento è stato predisposto lo schema di decreto attuativo disciplinante le modalità di pubblicazione delle vacancy, le caratteristiche delle informazioni da rendere disponibili sul SIISL e le procedure di collegamento con il sistema degli incentivi all'occupazione.
Lo schema è stato esaminato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 30 aprile 2026, costituendo un passaggio essenziale per il completamento dell'iter attuativo della riforma.
Fino alla pubblicazione del decreto ministeriale definitivo restano comunque applicabili le indicazioni contenute nel Messaggio INPS n. 1153/2026, con conseguente carattere non obbligatorio della pubblicazione delle vacancy ai fini dell'accesso agli incentivi.
4.5 Cosa cambia per le aziende
Una volta completato il quadro attuativo, la pubblicazione preventiva della vacancy sul SIISL diventerà una condizione necessaria per la richiesta dei benefici contributivi finanziati con risorse pubbliche.
In prospettiva, il processo di assunzione agevolata sarà quindi articolato nelle seguenti fasi:
pubblicazione della vacancy sul SIISL;
ricerca e selezione del candidato;
instaurazione del rapporto di lavoro;
invio della Comunicazione Obbligatoria;
presentazione della domanda di incentivo all'INPS.
Le Circolari INPS n. 55 e n. 57 precisano espressamente che, nelle more dell'emanazione del decreto attuativo, tale obbligo resta sospeso e continua ad applicarsi l'ordinaria disciplina di richiesta delle agevolazioni.
5. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE ALLO STUDIO
5.1 Scheda Anagrafica Professionale (SAP)
La SAP rappresenta oggi il documento più importante per la verifica preliminare della spettanza degli incentivi.
Può essere:
richiesta al Centro per l'Impiego;
scaricata direttamente dal lavoratore attraverso il portale ClicLavoro.
5.2 Perché è importante
La SAP consente di verificare:
stato occupazionale;
anzianità di disoccupazione;
rapporti di lavoro precedenti;
appartenenza alle categorie svantaggiate;
appartenenza alle categorie molto svantaggiate;
compatibilità con i requisiti richiesti dalle agevolazioni.
5.3 La raccomandazione dello Studio
Al fine di evitare errori e contestazioni future, si raccomanda di trasmettere allo Studio la SAP del candidato prima di assumere qualsiasi impegno contrattuale.
La verifica preventiva della documentazione consente di individuare con precisione il beneficio applicabile e di programmare correttamente l'assunzione o la trasformazione del rapporto di lavoro.
CONCLUSIONI
Le agevolazioni introdotte dal D.L. n. 62/2026 rappresentano un'importante opportunità di riduzione del costo del lavoro, ma richiedono una rigorosa verifica preventiva dei requisiti soggettivi, oggettivi e procedurali.
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla corretta qualificazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, alla verifica dell'incremento occupazionale netto, all'evoluzione delle procedure SIISL e all'iter autorizzativo europeo previsto per l'incentivo alle trasformazioni disciplinato dall'articolo 4 del decreto.
Per ogni valutazione preventiva si invita la clientela a contattare lo Studio prima dell'assunzione o della trasformazione del rapporto, trasmettendo la documentazione necessaria per la verifica della spettanza delle agevolazioni.
Dott. Saverio Falciani
Consulenza del lavoro per aziende e privati.
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